Tribunale di Milano del 28 Gennaio2014
Mutuo – Usura – Tasso mora – No sommatoria tassi – art. 1815 c.c. – inclusione mora
Per i finanziamenti a rimborso rateale, non è legittimo sommare il tasso corrispettivo ed il tasso di mora ai fini della verifica dell’usura.
L’eventuale previsione contrattuale di un tasso di mora, singolarmente considerato, superiore alla soglia determinerebbe la nullità della sola clausola di mora, rendendo inapplicabili gli interessi di mora futuri.
Si prospetterebbe usura inoltre se gli interessi di mora cumulati con quelli corrispettivi e rapportati alla quota capitale eccedessero nel complesso il tasso soglia.
Il ricorrente richiama le considerazioni svolte dalla Corte di legittimità in sentenza n.350/13, sentenza che tuttavia si reputa non si sia espressa nel senso suddetto (ossia che al fine della verifica del rispetto tasso soglia vadano cumulati tasso corrispettivo e tasso di mora), avendo unicamente affermato il principio, qui certamente condiviso, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".
Ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi.
Un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe invero rilevare, non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di mora sull'intera rata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia.
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