sentenza

Tribunale di Milano del 30 Ottobre2013

Mutuo - Ammortamento alla francese - Mancanza di univoca indicazione del tasso - Nullità - Sostituzione della clausola nulla -  art. 1284 c.c. – tasso legale.

Nel contratto di mutuo che preveda il metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, la clausola determinativa degli interessi è nulla se non individua in maniera univoca la modalità di determinazione degli importi dovuti. Conseguenza dell’indeterminatezza è la sostituzione della clausola nulla con i tassi legali ex art. 1284 c.c., III comma.

 

Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" sono nulle le clausole determinative degli interessi che si risolvono in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi.

Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che non consentono una univoca applicazione perchè non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità.

Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" la nullità della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità dell'intero contratto ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art.1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale. 

Giudice Elena Riva Crugnola