sentenza

Tribunale di Milano del 29 Luglio2015

L’anatocismo praticato dopo l’1/01/14 è illegittimo ai sensi della l. 147/13.

Non è conforme al principio di correttezza nei rapporti contrattuali con i consumatori, ex art. 2 lett. e) d.lg. 206/05, la condotta della banca che, nonostante la modifica normativa dell'art. 120 TUB attuato con l'art. 1, comma 629, l.147/13 (che ha reintrodotto il divieto di anatocismo in materia bancaria), continua ad applicare la clausola anatocistica per gli interessi passivi secondo le modalità indicate dalla delibera del CICR del 2000 anche dopo l'1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge.

La modifica dell'art. 120, comma 2, TUB introdotta con l'art. 1, comma 129, l. n. 147 del 2013, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

Giudice Monte Margherita