Tribunale di Milano n. 1460 del 22 Maggio2014
Mutuo – Usura – No sommatoria tassi – Cass. 350/13 – art. 1815 c.c. – non applicabilità a interessi mora – art. 1339 c.c. – riconduzione a soglia
Nella verifica dell’usura, non è corretto sommare tasso d’interesse corrispettivo e di mora. Tali tassi devono essere confrontati separatamente con la soglia d’usura.
Per altro, la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c. invocata dal ricorrente (non debenza di alcun interesse) si applica solo al momento pattizio e solo alle prestazioni di natura corrispettiva, e non agli interessi moratori che intervengono in una fase di patologia del rapporto.
Non contestando, quindi, che il tasso convenzionale degli interessi, sia per interessi corrispettivi che moratori, ove singolarmente considerato fosse superiore al c.d., tasso soglia, invocando a sostegno la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013, ha dedotto la usurarietà degli interessi convenuti a proprio carico, risultando la sommatoria del tasso convenzionale con il tasso di mora matematicamente superiore a quello soglia.
Tali argomenti non risultano tuttavia fondati.
Le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n.350/2013 non possono condurre alla interpretazione invocata dalla sig.ra.
I giudici di legittimità hanno confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dall'opponente, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.
Peraltro, anche ove si volesse accedere alle interpretazioni fomite dalla parte, il risultato non sarebbe quello invocato: difatti, non potrebbe trovare applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c. invocato, bensì una riconduzione degli interessi di mora nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, Comma 2 c.c. e 1339 C.C., trattandosi di usurarietà al più sopravvenuta in corso di rapporto (si veda anche Cass. N. 602/2013): l'art. 1815 comma 2 c.c. fa difatti riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutamento, e dunque a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, collocandosi invece, come già rilevato, gli interessi moratori nella fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario.
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