Tribunale di Milano n. 1948 del 15 Febbraio2017
Si devono considerare nulle le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, in quanto “siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e quindi in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo…” e le clausole prevedenti interessi ultralegali facenti rinvio ai cosiddetti uso piazza in quanto non è ammesso il richiamo perchè “non si tratta di usi normativi, ma di meri usi negoziali che possono solo integrare e non disciplinare in toto la fattispecie negoziale”.
Per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, la variazione di capitalizzazione deve essere approvata per iscritto, in quanto comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
La Corte Costituzionale con sentenza intervenuta il 17 ottobre 2000 n. 425 ha dichiarato l’illegittimità del comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e conseguentemente ha provocato “la caducazione a catena dell’art. 7 della Del. C.I.C.R. 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della delibera medesima…”.
In tema di prescrizione l’esistenza dell’apertura del credito è deducibile anche dagli estratti conto prodotti in giudizio con riferimento all’applicazione di tassi diversi nella medesima liquidazione.
La natura solutoria della rimessa, ex art. 2697 comma 2 c.c., deve essere dimostrata da chi ne eccepisce l’esistenza, ovvero dalla Banca.
In macanza dell’indicazione della natura solutoria della rimessa, tutte le rimesse dovranno considerarsi ripristinatorie; ne segue che andrà rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.
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