sentenza

Tribunale di Milano n. 272 del 11 Gennaio2016

L'introduzione della commissione disponibilità fondi (prevista dalla legge 2/09) richiede la comunicazione dell'adeguamento contrattuale al correntista.

Si legge:

"In ordine alla " commissione di messa a disposizione fondi ", ancorchè possa essere stata applicata in termini con formi al dettato normativo, il CTU non ha rinvenuto, nella documentazione prodotta in atti, alcuna formale comunicazione alla correntista di tale nuova voce di costo (né alcuna indicazione contraria proveniva dalla banca convenuta), rinvenendo in punto com missioni, nell'ambito degli estratti conto prodotti dalla banca, la sola comunicazione del 30.11.2009, priva tuttavia di alcuna comunicazione in proposito, menzionandosi in essa unicamente la diversa "penale di sconfino". La mancata comunicazione alla correntista di tale voce di costo nei termini di cui al comma 3 del citato art.2 bis e al richiamato art.118 TUB, comporta che gli addebiti a tale titolo vadano integralmente espunti, e ciò anche in epoca successiva all'ulteriore modifica normativa, in punto c ommissioni, di cui all'art.27 D.L. n.1/2012, di cui parimenti non si rinveniva alcuna notizia alla correntista".

Giudice Cosentini Laura