sentenza

Tribunale di Milano n. 3586 del 19 Marzo2015

Conto corrente – Usura – Validità Istruzioni Banca d’Italia – principio di omogeneità – validità contratto sottoscritto dal solo correntista – CIV – validità a partire dall’1/07/12 (nuovo 117 TUB)

La verifica dell’usura deve essere condotta applicando le ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti, altrimenti si minerebbe il criterio di omogeneità tra TEG e soglie d’usura, determinando risultati non equi e scientificamente inattendibili.

Il contratto bancario che rechi solo la sottoscrizione del cliente è da considerarsi valido, in quanto rispondente alle esigenze di trasparenza e tutela della parte debole (per l’appunto, il correntista).

L’addebito delle CIV (commissioni istruttoria veloce) è lecito a partire dall’1/07/12 (entrata in vigore nuovo 117 TUB) anche se la pattuizione della commissione dovesse essere precedente a tale data.

Giudice Laura Cosentini