sentenza

Tribunale di Milano n. 4808 del 18 Aprile2016

In tema di anatocismo, affinchè possa ritenersi legittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo post Delibera CICR 2000, la Banca deve dare la prova non solo che detta pattuizione risulti dal contratto ma anche che la medesima si è adeguata alla nuova disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 120 TUB, secondo le modalità dettate dall’art. 7 della citata delibera CICR. (ovvero con pubblicazione della modifica contrattuale su Gazzetta Ufficiale e avviso al singolo correntista entro la fine dell’anno 2000).

Nel caso di specie la Banca ha omesso sia di provare che il contratto già prevedesse un accordo in termini di capitalizzazione degli interessi, sia di dimostrare di aver adeguato detto rapporto alla disciplina sopravvenuta con pubblicazione della modifica contrattuale su Gazzetta Ufficiale e avviso al singolo correntista entro la fine dell’anno 2000. In difetto di tali prove, pertanto, deve concludersi come la prassi anatocistica attuata dalla Banca sia priva di giustificazione negoziale e, pertanto, risulti illegittima per tutta la durata del rapporto. 

Giudice Ferrari Francesco Matteo