sentenza

Tribunale di Milano n. 875 del 22 Gennaio2015

Conto corrente – Delibera CICR 9/02/00 –Usura – Validità istruzioni Banca d’Italia – art. 644 c.p. III comma – usura concreta - CMS – validità della causa – Ammortamento alla francese – No anatocismo degli interessi corrispettivi

Per i rapporti accesi dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00 l’anatocismo è legittimo se è assicurata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Non rileva l’eventuale sproporzione tra i tassi né la circostanzache il rapporto sia costantemente a debito.

Nella verifica dell’usura, i TEG devono essere computati applicando le ‘Istruzioni’ tempo per tempo vigenti.Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile.

Per la dimostrazione dell’usura concreta (art. 644 c.p., III comma) il cliente deve fornire la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d’interesse differenti da quelli praticati sul mercato.

Le CMS non possono essere ritenute nulle per mancanza di causa.

L’ammortamento alla francese non determina anatocismo (computo di interessi su interessi) per quanto riguarda il piano di ammortamento (interessi corrispettivi). L’anatocismo che può determinarsi invece per quanto riguarda gli interessi di mora applicati all’intera rata scaduta e non pagata è legittimo se pattuito tra le parti (Delibera CICR 9/02/00, art. 3).

Giudice Francesco Ferrari