sentenza

Tribunale di Milano n.5733 del 5 Maggio2014

Mutuo – Ammortamento alla francese – No anatocismoperché computo interesse semplice – Art. 1283 c.c. – Delibera CICR 9/02/00 – Interessi di mora

L’ammortamento alla francese non determina anatocismo (computo di interessi su interessi) per quanto riguarda il piano di ammortamento (interessi corrispettivi), in quanto gli interessi sono sempre computati sulla sola quota del capitale residuo. L’anatocismo che può determinarsi invece per quanto riguarda gli interessi di mora applicati all’intera rata scaduta e non pagata è legittimo se pattuito tra le parti (Delibera CICR 9/02/00, art. 3).

È il dettato normativo che consente l’anatocismo, prevedendosi, all’art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000 (quale vigente all’epoca della stipulazione del rapporto di finanziamento in oggetto), che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. Il previsto conteggio dell’interesse di mora sull’intero importo delle rate impagate comporterà quindi che tale interesse venga a maturare anche sulla parte di interessi in esse compresa, il che certamente dà luogo a un effetto anatocistico (prodursi di interessi sugli interessi), ma ciò è consentito per legge e si produce limitatamente alle rate impagate”.

Giudice Laura Cosentini