sentenza

Tribunale di Milano Sez. VI Civile del 7 Ottobre2014

Conto corrente – Usura – Usura concreta – art. 644 c.p. III comma

Per la dimostrazione dell’usura concreta o soggettiva (art. 644 c.p. III comma) non è sufficiente indicare genericamente uno stato di difficoltà del cliente, né l’applicazione da parte dell’intermediario di tassi d’interesse elevati (seppur rispettosi delle soglie): è nella logica economica che i tassi di interesse siano inversamente proporzionali alla solidità economica del cliente.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfondimento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risposta alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell’usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura debba essere respinta.

Giudice Francesco Ferrari