sentenza

Tribunale di Milano Sez. VI Civile del 3 Giugno2014

Conto corrente – Onere della prova – esibizione del contratto - Usura – validità Istruzioni Banca d’Italia – esclusione CMS dal TEG

Il correntista che agisca in giudizio contestando la nullità delle clausole delle condizioni economiche (anatocismo, CMS, valute, tassi ultralegali) ha l’onere di produrre il contratto con le clausole contestate o quantomeno di richiedere l’esibizione in sede di udienza. Diversa circostanza se afferma che la nullità degli addebiti derivi da una mancanza di pattuizione (inesistenza del contratto).

Le istruzioni della Banca d’Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, necessarie per l’attuazione del disposto dell’art. 644 c.p.. Non può pertanto tenersi conto di calcoli del TEG effettuati sulla base di formule differenti, ed in particolare basate sull’inclusione delle CMS.

Parte attrice ha in primo luogo eccepito la nullità delle clausole relative alla CMS, alle valute, all’anatocismo, e al tasso debitore ultra-legale, chiedendo la ripetizione dei conseguiti addebiti qualificati, come indebiti. Tuttavia parte attrice non ha prodotto i due citati contratti di c/c nei quali sono comprese le clausole ritenute nulle. Né in sede di udienza ha chiesto un ordine di esibizione a carico della Banca, che sarebbe comunque inammissibile non avendo la parte tempestivamente esperito la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB. Naturalmente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è onere dell’attore in ripetizione provare la natura indebita delle somme reclamate, di modo che quando viene eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali è indispensabile produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, in modo da poterne esaminare il testo e il contesto.

Ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644 c.p. co. 4.. La questione del computo dl TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità.

Giudice Antonio S. Stefani