Tribunale di Milano Sez. VI Civile del 12 Novembre2013
Contratti finanziari – l’assenza di firma dell’intermediario sul contratto non è condizione di nullità– insussistenza – conflitto di interessi
La mancata sottoscrizione da parte della banca in un contratto bancario non è di per sé sufficiente a renderlo nullo poiché la forma scritta del contratto bancario deve intendersi quale forma di tutela e protezione per il cliente. Pertanto è sufficiente la sola firma di quest’ultimo.
In assenza di una informativa contrattuale trasparente e concernente le relazioni intercorrenti tra la società emittente le obbligazioni e l’istituto finanziario collocatore a clientela retail, sussiste la violazione dell’art. 27 della Delibera Consob n. 11522/98, per avere posto in essere l’operazione di negoziazione in oggetto in evidente conflitto di interessi.
Si reputa che l’evidenziata mancanza della sottoscrizione della Banca sia inidonea ad inficiarne la validità, atteso che la prescritta redazione per iscritto del contratto quadro di negoziazione deve intendersi quale forma c.d. di protezione in favore del cliente, da ritenersi rispettata se sottoscritta dal cliente. (…) Di fatto l’assenza della firma della banca non priva di contenuto il contratto redatto per iscritto o la sua conoscibilità da parte del cliente delle regole in esso comprese (di certa provenienza dalla banca), né può ritenersi che la banca abbia un suo sostanziale interesse a sottoscrivere un modulo che essa stessa ha predisposto e quindi ben conosce (la sottoscrizione della banca rileva in termini di consenso della ricezione dell’incarico di negoziazione, ma nelle controversie all’esame del tribunale, quale la presente, non si assume che la banca si sia sottratta al mandato ricevuto o che lo disconosca, ma che l’abbia eseguito in termini difformi dalle regole che lo governano).
L’assenza di alcuna informazione in proposito da parte della Banca al cliente in sede di negoziazione del titolo (non ve ne è traccia nel modulo d’ordine), comportava violazione del citato art. 27, secondo cui “gli intermediari autorizzati non possono effettuale operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse di conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo … a meno che non abbiano preventivamene informato per iscritto l’investitore sulla natura ed estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’operazione”. Ne discende la fondatezza della domanda subordinata dell’attore di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quale ravvisabile nell’intervenuta violazione di regole di condotta cui l’intermediario sia tenuto nell’espletamento del servizio di negoziazione, e che, di fonte legale, sono destinate a integrare il regolamento negoziale vigente tra le parti in forza dell’intervenuto contratto quadro. La regola di condotta di cui al cit. art. 27 sancisce il divieto per l’intermediario di operare in conflitto di interesse, se non previo avvertimento scritto e conseguente – eventuale – autorizzazione scritta del cliente; la negoziazione di operazione in conflitto d’interesse, ove accertata e non accompagnata da avvertimento scritto in tal senso, è quindi operazione vietata, che non avrebbe dovuto essere posta in essere, divenendo con ciò irrilevante verificare se il cliente, ove avvertito, avrebbe o meno dato il suo consenso all’operazione.
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