sentenza

Tribunale di Milano Sez. VI Civile n. 10856 del 12 Febbraio2015

Mutuo – Usura – no sommatoria tassi

E’ infondata la contestazione relativa al superamento del tasso soglia basata sulla sommatoria del tasso corrispettivo e moratorio in quanto la verifica di rispetto della soglia di usura va parallelamente e autonomamente condotta con riferimento ai due tassi, che assolvono a funzioni diverse.

Il tasso corrispettivo indica invero la misura degli interessi riconosciuti al mutuante a titolo di corrispettivo (ossia prezzo) del prestito accordato, mentre il tasso di mora indica la misura della penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all’entità dell’inadempienza. Nel caso di specie peraltro tale rilievo è ancor più evidente ove si consideri che, sulla base di quanto pattuito, gli interessi moratori, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, sarebbero stato conteggiati a carico del mutuatario solo in sostituzione degli interessi corrispettivi ( e non già in aggiunta), in quanto in caso di ritardo l’interesse moratorio sarebbe stato applicato sulla sola parte capitale della rata insoluta, e non già, come pur consentito dall’art. 3 comma 1 Delibera CICR 9.2.2000, ove pattuito, sull’importo complessivo della rata, ossia comprensivo della quota di interessi. 

Giudice Laura Cosentini