sentenza

Tribunale di Milano Sez. XII Civile del 12 Novembre2014

Leasing – Usura – No sommatoria tassi – art.1815 - Cass. 350/2013

Per i finanziamenti a rimborso rateale (nel caso specifico leasing), non è legittimo sommare il tasso di mora al tasso di leasing al fine di verificare il rispetto della soglia d’usura. La Cass. 350/13 non ha infatti affermato tale principio. Per la verifica del rispetto della l. 108/96, il tasso di leasing e il tasso di mora vanno considerati distintamente.

L’avvenuto superamento del tasso soglia in sede di stipula del contratto viene dalla parte riferito, come espressamente dichiarato, anche se nella perizia di parte allegato all’atto di citazione, alla sommatoria del tasso di leasing con quello di mora, con ciò ritenendo di applicare un principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 350/2013

Richiamando l’esatta interpretazione di tale pronuncia contenuta nell’ordinanza 28 gennaio 2014 della dott.ssa Cosentini, VI Sezione di Milano, il cui contenuto è stato poi ripreso in successive sentenze di merito, tale sommatoria al fine di verificare il superamento del tasso soglia non è mai stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi.

Ne consegue che le domande attoree appaiano infondate e vanno rigettate.

Giudice Maria Teresa Zugaro