sentenza

Tribunale di Modena n. 4059 del 14 Novembre2013

Azione di ripetizione

Il correntista non può esperire l’azione di ripetizione con riferimento ad un conto ancora in essere, se i saldi dello stesso risultano costantemente nei limiti dell’affidamento concesso, in quanto non esistono pagamenti (rimesse solutorie) ripetibili.

 

L’annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca, con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggior disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto (Cassazione Civile, sez. III, 15/1/2013, n. 798).

Giudice Roberto Cigarini