sentenza

Tribunale di Monza n. 2374 del 1 Settembre2016

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, l’anatocismo è legittimo a partire dall’entrata in vigore della Delibera, a condizione che la Banca abbia comunicato tramite G.U. la modifica della clausola contrattuale contemplante la medesima periodicità di capitalizzazione a debito e a credito.

In tema di conto corrente bancario, per i contratti conclusi successivamente al febbraio del 2000 la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale è valida, purché preveda pari reciprocità. Per i contratti stipulati in epoca anteriore a tale data l'anatocismo è valido (come ritenuto dalla costante giurisprudenza anche di questo tribunale), limitatamente al periodo successivo al febbraio 2000, purché la banca abbia fatto pubblicare sulla G.U. una modifica della relativa clausola contrattuale contemplante la medesima periodicità della capitalizzazione (dal lato attivi e passivo). In mancanza di tale pubblicazione la capitalizzazione è illegittima, anche se di fatto la banca abbia applicato la medesima periodicità.

Giudice Lojacono Claudia