sentenza

Tribunale di Monza n. 944 del 31 Marzo2017

In secondo luogo, per quanto concerne l’indicazione assertivamente errata del TAEG all’interno del contratto, a parte il fatto che la relazione tecnica di parte dell’attore, come innanzi si diceva, non fornisce indicazioni circa la formula utilizzata per il calcolo in questione, va in ogni caso considerato quanto segue sotto il profilo giuridico. A norma dei commi 4 e 6 dell’art. 117 T.U.B. nel testo vigente all’epoca della conclusione del contratto sono del seguente tenore:

“4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”

Orbene, premesso che il contratto in esame, a parte la determinazione dell’I.S.C., che ha valore indicativo, contiene anche specifica menzione delle altre condizioni economiche applicate al rapporto, e segnatamente quella relativa agli interessi, corrispettivi e di mora, ed alle spese, non si vede come la prospettata omissione nel calcolo del T.A.E.G. di voci accessorie possa inficiare la validità della clausola relativa alla determinazione della diversa voce concernente gli interessi. Tale motivo di doglianza deve dunque essere disatteso, indipendentemente da eventuali ulteriori accertamenti contabili.

Giudice De Giorgio Davide