sentenza

Tribunale di Napoli del 15 Aprile2014

Mutuo – Usura – No sommatoria tassi – art. 1815 c.c. applicabile solo alla mora se tasso di mora in usura

Per i finanziamenti a rimborso rateale, è “irrazionale” sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo al fine di verificare il rispetto della soglia d’usura.  La Cassazione n. 350/13 non ha mai sostenuto l’additività del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

L’eventuale previsione contrattuale di un tasso di mora, singolarmente considerato, superiore alla soglia determinerebbe la nullità della sola clausola di mora.

Laddove, nella sentenza della Suprema Corte n.350/13 , si fa riferimento alla “ maggiorazione di tre punti a titolo di mora”, non vuole intendersi l’affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.

Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso sogli il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l’una dall’altra e solo occasionalmente interdipendenti, atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell’ ABF, in materia finanziaria l’interesse nel momento  stesso in cui si rende disponibile ( ovvero alla scadenza di pagamento) diventa capitale.

A cadere sotto la scure della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell’indebito, è invece, anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di un tasso moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle altre voci considerate nel TEG, sia tale da oltrepassare il tasso soglia.

Non trascurabile è il dato essenziale, ai fini dell’indagine, che, proprio la menzionata differente natura dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l’ipotesi di inadempimento e su di una somma complessiva considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.

Giudice Nicola Mazzocca