Tribunale di Napoli del 10 Dicembre2014
Conto corrente – CMS – validità causa – determinatezza - 117 TUB - 118 TUB – ius variandi
La CMS non può essere dichiarata nulla per assenza di causa se remunera la disponibilità oltre il fido (Cass. 870/06) né può essere ritenuta indeterminata se la sua pattuizione indica i) aliquota; ii) base di calcolo iii) periodicità di calcolo.
L’applicazione di tassi diversi da quelli pattuiti in contratto, se legittimata dalla specifica pattuizione dello ius variandi (art. 118 TUB), non può essere ritenuta causa di indeterminatezza della clausola degli interessi.
PRIMO MOTIVO di opposizione: sono state illegittimamente addebitate le commissioni di massimo scoperto, in base ad una clausola nulla ex art. 1418 cc (per mancanza di causa), ex art. 1346 cc (per indeterminatezza) ed ex art. 117 co. 4 Tub (per essere stata riportata su foglio allegato).
Il motivo è infondato: il contratto di conto corrente prevede una “commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, e tale clausola:
a) Non è affatto indeterminata, essendo ben chiaro si tratta di una commissione dell’1,215% che si applica sulla massima esposizione debitoria raggiunta in un trimestre, anche per un giorno solo, per utilizzi come è detto oltre la disponibilità esistente in un dato momento sul conto;
b) Ha una causa ben precisa, che è quella indicata da Cass. 870/ 2006 citata dagli stessi opponenti, ossia costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”.
c) Le condizioni economiche, compresa la determinazione delle cms, sono contenute nel contratto regolarmente sottoscritto in calce dalla società correntista; così come previsto dall’art.117 co. 4 Tub.
SECONDO MOTIVO di opposizione: sono stati illegittimamente addebitati sul conto corrente degli interessi passivi in violazione degli artt.117 e 118 Tub, in base a clausola solo apparentemente determinata ma in realtà indeterminata, con violazione degli artt. 1418 cc e 1346 cc. Ora, il contratto di conto corrente disciplina in modo specifico i tassi di interesse, del tutto conformemente a quanto previsto dall’art. 117 Tub.
Secondo gli opponenti, poi, la clausola sugli interessi sarebbe determinata solo apparentemente, avendo di fatto la banca applicato costantemente tassi inferiori.
Tale deduzione appare del tutto infondata: se il tasso passivo era validamente pattuito per iscritto, e non superava il tasso soglia, era valido; l’art. 13 del contratto, conformemente all’art. 118 TUB, prevedeva la facoltà della banca di modificare le condizioni economiche, dandone comunicazione al correntista.
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