sentenza

Tribunale di Napoli del 24 Ottobre2012

Conto corrente – tassi legali – art. 1284 c.c. – art. 117 TUB si applica solo a contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del T.U.B. – saldo zero se richiesta di Decreto Ingiuntivo

In caso di assenza di contratto, devono essere applicati nel ricalcolo i tassi legali ex art. 1284 c.c., eliminando commissioni e spese in quanto non pattuite. I tassi BOT sostitutivi ex art. 117 TUB possono essere applicati solo in caso di contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del TUB.

Nel caso in cui la Banca sia attrice (richiesta di Decreto Ingiuntivo) la produzione di estratti conto parziali non dall’inizio del rapporto implica l’annullamento dell’eventuale saldo iniziale debitore non provato (cd. “saldo zero”).

 

Vanno applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dall’inizio del rapporto alla fine del rapporto, in quanto ai sensi del terzo comma della norma citata gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto – e in questo caso, come si è visto, non lo sono stati.

Non possono essere applicati i tassi sostitutivi stabiliti dall’art. 5 L. 154 del 1992 e poi dall’art. 117 TUB, perché tali norme non sono retroattive.

Poiché il primo dato contabile disponibile in base agli estratti conto prodotti dalla parte esposta non coincideva con l’inizio del rapporto ma era costituito da un saldo passivo al 31/12/1994 e poiché la banca non era in grado di giustificare tale dato, è stato dato mandato al CTU di azzerarlo.

Giudice Ettore Pastore Alinante