sentenza

Tribunale di Napoli del 24 Giugno2012

Conto corrente – no tasso extra fido se non pattuito – Usura – Esclusione CMS dal TEG – Validità Istruzioni Banca d’Italia– principio di omogeneità

La mancata pattuizione del tasso extrafido rende lo stesso inapplicabile.

Nella verifica dell’usura, il rispetto del principio di omogeneità impone che il TEG venga calcolato adottando la stessa metodologia con cui sono determinate le soglie d’usura e quindi, in concreto, escludendo le CMS dal calcolo.

 

Il CTU ha verificato un solo profilo d’illegittima applicazione degli interessi da parte della banca: dal momento in cui è iniziato il rapporto di c/c del 19/5/1999, sino a quando è stata stipulata l’apertura di credito del 16/11/2001, la banca ha applicato un fido di fatto, con tasso base nei limiti del fido, e tasso maggiorato per gli sconfinamenti autorizzati. Ma un tasso ultralegale non determinato per iscritto viola l’art. 1284 c.c. co. 3, in base al quale in mancanza di pattuizione scritta gli interessi ultralegali, gli interessi sono dovuti nella misura legale. Di conseguenza, si condivide il calcolo del CTU che fino all’apertura di credito ha applicato unicamente il tasso base previsto dal contratto di conto corrente.

Si ritiene preferibile il secondo calcolo, quello che esclude la CMS dal TEG. E’ stato determinato un certo valore limite, ed occorre stabilire se nel caso concreto è stato superato: è chiaro che il calcolo di quello stesso valore nel caso, debba essere effettuato esattamente con gli stessi criteri con i quali è stato determinato il limite, altrimenti saranno confrontate entità non omogenee.

Giudice Ettore Pastore Alinante