Tribunale di Napoli del 31 Gennaio2025
Si riporta un ampio stralcio della motivazione della sentenza, che a sua volta fa riferimento agli esiti della CTU:
"L’analisi del CTU è poi proseguita verificando se in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi. Rispetto a tale verifica il CTU ha constatato che la previsione del rimborso del prestito attraverso rate con cadenza infrannuale (trimestrali), abbia dato luogo ad un regime composto degli interessi. Ciò nondimeno, la circostanza non darebbe luogo ad un’ipotesi di anatocismo vietato, ma assume rilevanza sotto il diverso profilo della mancanza di chiarezza e trasparenza dell’operazione contrattuale in danno del mutuatario. Si legge al riguardo nell’elaborato: “Del pari lo scrivente ha precedentemente illustrato che il piano d’ammortamento alla francese adottato dalla Banca per la nominata operazione finanziaria possa essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi quanto in regime semplice.
E’ risultato inoltre che il regime composto degli interessi applicato all’ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore. Di tale regime non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l’effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori. Orbene, a parere del ctu, tali carenze non portano necessariamente a ravvisare profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in quanto nella scrittura del 8 maggio 1998 risulta la chiara indicazione, nel piano d’ammortamento allegato all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale, dell’importo della rata (costante) e della sua composizione tra quota capitale, quota interessi e oneri accessori per ogni singola scadenza. Inoltre, in detto contratto si evincono con certezza la misura del capitale mutuato, del tasso di interesse, del numero e della periodicità delle rate. Tuttavia è convinzione dell’ ausiliario che se l’ammortamento del mutuo può essere strutturato tanto in regime semplice che composto, con oneri differenti a carico del debitore, l’espressione del regime finanziario adottato rappresenta una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito. La Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio 1998, si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; per cui il regime di capitalizzazione composto adottato per l’ammortamento del finanziamento che ci occupa, potrà essere ritenuto legittimo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000, solo in presenza di accettazione espressa della relativa clausola. Per quanto sopra lo scrivente ritiene che il finanziamento di mutuo fondiario n. 624/2011462 risulta viziato da una non consentita capitalizzazione composta degli interessi, il cui effetto ha provveduto a sottrarre dal saldo finale dell’importo addebitabile al mutuatario alla data di risoluzione del contratto, per come alle risultanze contabili di cui alla tabella 3”. Nell’elaborato integrativo, depositato in data 3.4.2023 il CTU, con argomentazioni serie e convincenti, che si condividono pienamente, ha avuto modo di precisare: “A tal proposito il sottoscritto ha evidenziato che anche la Banca d’Italia, a ulteriore riprova del duplice regime finanziario, semplice o composto, impiegabile dagli istituti di credito per l’elaborazione del piano di ammortamento, nello schema-tipo di documento di sintesi specificamente predisposto per i contratti di mutuo (allegato 4B alle norme di trasparenza) ha precisato, alla nota 5, che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”. cfr doc. n. 27 CTP di parte opponente. Lo scrivente ha inoltre dimostrato che il regime composto degli interessi applicato all’ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore. Chi scrive conferma che la capitalizzazione composta, nel contratto di mutuo, non comporta alcun fenomeno anatocistico ed è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione, che ove nota ed accettata a mezzo della cognizione di tutte le sue componenti, non può dirsi né vietata né illecita. A tal proposito risulta che di tale regime composto non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l’effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori. Di contro, nel contratto di mutuo del 8 maggio 1998 nell’allegato piano d’ammortamento, risulta invero la chiara indicazione dell’importo della rata (costante) e della sua composizione tra quota capitale, quota interessi e oneri accessori per ogni singola scadenza nonché la misura del capitale mutuato, del tasso di interesse, del numero e della periodicità delle rate. L’ausiliare, tutto ciò considerato, ha ritenuto che l’espressione del regime finanziario adottato rappresenti una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito e che la Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio 1998 si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.”
Testo sentenza(228 K)