sentenza

Tribunale di Napoli n. 1558 del 13 Febbraio2018

Con la sentenza n. 1558 del 13.02.2018 Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in persona del Giudice Dr. Ettore Pastore Alinante, ha chiarito alcuni aspetti della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese.

In un contratto di mutuo a tasso fisso stipulato in data 2/10/2009, la Banca ha concesso ai clienti un mutuo di € 1.000.000,00 da restituire in 360 rate mensili; ogni rata del piano di ammortamento è composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente. Il tasso corrispettivo è del 5,3%, l'ISC è del 5,44% ed il tasso di mora è del 5,75%.

Il tasso soglia applicabile ai mutui a tasso fisso nel IV trimestre 2009 è del 7,79%.

I mutuatari hanno convenuto nel presente giudizio la Banca, con la richiesta di accertare:

1. l'usura;

2. l'anatocismo del piano di ammortamento.

La Banca si è costituita, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata.

1. Usura

Secondo una delle parti del giudizio, poiché il tasso di mora è parametrato in contratto al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, cioè ad un tasso variabile, per verificare se gli interessi di mora sono usurari occorre considerare la soglia per i mutui a tasso variabile, che è del 4,88% cioè inferiore.

Il Tribunale di Napoli non ha condiviso l'impostazione, perché non esiste una soglia specificatamente individuata per gli interessi moratori, ma ne esiste una solo per i corrispettivi. Come affermato dalla Cass. 23192/2017, il tasso soglia ad di là del quale gli interessi pattuiti devono considerarsi usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi, sia quelli moratori; pertanto, il tasso degli interessi moratori incontra lo stesso limite di quello degli interessi corrispettivi.

Inoltre, nel caso affrontato, l'art. 5.3 del relativo contratto di mutuo stabilisce che gli interessi di mora sono dovuti su ogni somma a sua volta dovuta a qualsiasi titolo, quindi sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi.

Il CTU ha rilevato che se si applica il tasso di mora sulla sola quota capitale, si  supera la soglia per le prime 291 rate; tale dato, per il Tribunale è irrilevante, poiché ai sensi dell'art. 3.1 delibera CICR 9.02.2000 "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, se contrattualmente stabilito, può produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". Considerato quindi che sugli interessi corrispettivi possono maturare gli interessi moratori, ne consegue che il tasso degli interessi moratori è autonomo. Non esiste un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo ai fini del rispetto del tasso soglia.

Non c'è usura nel contratto di mutuo.

2. Anatocismo nel piano di ammortamento.

La CTU poi ha dimostrato che nel piano di ammortamento del mutuo, ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, gli stessi interessi continuano a partecipare al calcolo degli interessi successivi.

Ne discende che la capitalizzazione di fatto attuata e non dichiarata in contratto, ma risultante dal "piano di ammortamento alla francese", integra un anatocismo non legittimato dalla delibera CICR 9.02.2000 ed in palese violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.

Il Giudice ha dichiarato, che il piano di ammortamento deve essere ridefinito dal nuovo piano ricalcolato dal CTU senza alcuna capitalizzazione, detraendo le somme in più pagate dai mutuatari; con la conseguenza che su un importo di € 1.000.000,00 i mutuatari hanno risparmiato la somma di € 555.524,00.

In conclusione, un simile provvedimento conferma la tesi che il piano di ammortamento alla francese può contenere l'anatocismo che è vietato dalla legge.

Al riguardo vi è un precedente "è illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice " (Tribunale di Bari n. 113 del 29 ottobre 2008).

 

 

Giudice Alinante Ettore Pastore