sentenza

Tribunale di Napoli n. 5949 del 18 Aprile2014

Mutuo – Usura – capitalizzazione interessi – art. 644 c.p. – art. 1815 c.c. comma 2

Per i finanziamenti a rimborso rateale, non è legittimo sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo al fine di verificare il rispetto della soglia d’usura, a meno che il contratto non specifichi che il tasso di mora si applichi in aggiunta rispetto al tasso corrispettivo.

La Cassazione n. 350/13 non ha mai sostenuto l’additività del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

E’ pertanto evidente che nel caso di specie, verificatosi il presupposto della mora, il tasso in concreto da considerare, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, sia quello dell’8,75 % (6,75% - tasso di interesse corrispettivo – maggiorato di due punti percentuali), non desumendosi da alcuna previsione del contratto che – come, invece, sostenuto dai consulenti di parte dell’opponente – il tasso di mora si applichi in aggiunta al tasso corrispettivo, in tal modo pervenendosi ad un tasso pari addirittura al 15,50%. 

Giudice Massimiliano Sacchi