sentenza

Tribunale di Napoli n. 5960 del 22 Aprile2015

Conto corrente – Anatocismo – Delibera CICR 9/2/00 – art. 127 TUB – nullità rilevabile dal Giudice solo per rapporti sorti dopo la riforma dell’art. 127 TUB (D.Lgs. 13/08/10 n. 141)

Per rapporti sorti dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00 la capitalizzazione infrannuale è legittima se reciproca e specificatamente sottoscritta per iscritto.

Per rapporti sorti prima della modifica dell’art. 127 TUB (D.Lgs. 13/08/10 n. 141) la nullità del contratto per mancata osservanza del requisito della forma scritta può essere fatta valere solo dal cliente e non rilevata d’ufficio dal Giudice.

Nel caso in questione i rapporti di conto corrente azionati dalla Banca sono sorti in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 25 D. L.vo 4.8.99 n. 342, il quale, modificando l’art. 120 TUB, ha reso legittima la capitalizzazione infrannuale degli interessi nell’ambito delle operazioni in conto corrente, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.2.2000. Tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nell’ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta, pattuizione che, inoltre, deve essere specificatamente approvata per iscritto.

I rapporti in esame sono sorti tutti in epoca anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n.141, il quale, modificando l’art. 127 TUB, ha previsto che le nullità contrattuali, conseguenti alle violazioni delle disposizioni in tema di trasparenza e forma dei contratti, pur continuando a costituire nullità cd. di protezione, in quanto poste nell’interesse del correntista, sono rilevabili d’ufficio dal Giudice. Ne segue che, nella specie, sia applicabile ratione temporis la formulazione originaria del medesimo articolo 127 D. Lg. 1 settembre 1993, n. 385, la quale prevedeva che la nullità del contratto, conseguente alla mancata osservanza dell’obbligo di forma scritta sancito dall’art. 117, comma 3, del citato d. lg., potesse essere fatta valere solo dal cliente.

Giudice Massimiliano Sacchi