Tribunale di Napoli n. 8740 del 8 Luglio2013
Mutuo – Prescrizione – Usura – Usura sopravvenuta – Riconduzione a soglia – Art. 644 c.p. e 1815 c.c. – sanzione inapplicabile – Cass. 602/13
Per i contratti di finanziamento (ad es. mutui) la prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza dell’ultima rata.
La Cass. 602/13 ha stabilito che per i finanziamenti già in essere all’entrata in vigore della l. 108/96, le condizioni pattuite in caso di superamento delle soglie, pur non essendo soggette alla nullità del momento pattizio ex art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., debbano armonizzarsi alla normativa sopravvenuta, e pertanto essere ricondotte a soglia.
L’invocata prescrizione decennale non è maturata (v. anche Cass. 17798/11 che, per il mutuo, configura una unica obbligazione restitutoria, con la conseguenza che la prescrizione cominci peraltro a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata).
Per fattispecie anteriore alla detta legge anti/usura, “Valide dunque le ... clausole contrattuali ...va richiamato l’art. 1 L. n.108/96 che ha previsto la fissazione di tassi soglia...al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. 5324/2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419 co.2 e 1399 c.c., circa l’inserzione automatica delle clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia”.
Il giudice di legittimità (…) ribadisce il principio per cui sono sì valide le clausole-interessi anteriori alla legge 108/96 ma afferma altresì che esse, con il sopraggiungere dei successivi tassi-soglia, divengono illegittime negli effetti a partire, naturalmente, dal momento in cui intervengano i medesimi e più bassi tassi usurari, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.
A fronte di un primo orientamento giurisprudenziale (sintetizzabile in S.U. 18128/05) che nega l’applicabilità della legge 108/96 ai contratti venuti in essere anteriormente, vi è invece altro cospicuo filone interpretativo che, in sostanza, attraverso varie modulazione, riconosce invece l’applicabilità della nuova disciplina anti/usura anche nei negozi stipulati in epoca precedente, in riferimento a quella porzione di rapporto negoziale ancora in corso che non sia completamente esaurita o conclusa (Cfr. Cass. 1126/00, 5286/00, 14899/00, 8442/02).
Avendosi riguardo – sul piano sanzionatorio – alla sola fase genetica (promessa o convezione) e non anche a quella funzionale (relativa cioè al momento del pagamento), si esclude senz’altro, come si è ancora osservato in dottrina, l’incidenza dei tassi-soglia sulla validità dell’originario titolo negoziale ante-108/96: sicché, viene così bandita la configurabilità del reato (nel penale) e della nullità (nel civile) rispetto ai contratti stipulati prima della nuova disciplina.
Nello stesso senso e sia pure “incidenter”, si legge in Corte Cost. n. 29/02, su cui oltre “...le sanzioni penali e civili di cui all’art. 644 c.p. [reato] e 1815 c.c. co.2 [nullità negoziale] (novellati) trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie...”.
Se il suddetto comma 1 dell’art. 1 della L. 24/01 circoscrive all’usurarietà originaria (promessa o convezione contrattuali) la sanzione civile della nullità della clausola-interessi (“Ai fini dell’applicazione...dell’art. 1815...”) – con la ripetuta conseguenza che i negozi stipulati anteriormente alla 108/96 siano geneticamente validi -, tuttavia ciò non esclude, sul diverso e successivo piano esecutivo/funzionale, che la nuova disciplina possa rilevare sotto profili diversi da quello, testé detto, della liceità della pattuizione originaria.
Nella specie, al di là del nomen iuris che si preferisca adottare (ma sembra sia preferibile parlare di inefficacia sopravvenuta, in parte qua, delle porzioni di interessi eccedenti le soglie usurarie fissate a partire dal 2/4/97), può appunto affermarsi che gli interessi debbano da tale data armonizzarsi con le nuove disposizioni di legge.
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