sentenza

Tribunale di Napoli Sez. II Civile del 15 Ottobre2014

Conto corrente – Anatocismo – Delibera CICR 9.02.2000 – CMS – nullità per indeterminatezza

Poiché la CMS non è riconducibile ad un’unica fattispecie, la clausola che la pattuisce deve indicare, pena la nullità per indeterminatezza: i) aliquota; ii) base di calcolo iii) criteri e periodicità di addebito.

Per rapporti di conto accesi dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, l’anatocismo è legittimo a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta

 

Il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un’unica fattispecie giuridica, sicchè l’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali la pattuizione non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. in termini, Trib. Reggio Emilia, 23/4/14).

 

Quanto alla dedotta violazione del divieto sancito dall’art. 1283 c.c, giova rilevare che, nella specie, viene in rilievo un rapporto sorto nel maggio del 2008, come tale soggetto, ratione temporis, alla disciplina dettata dall’art. 120 TUB (D.L.vo 1.09.1993, n.385), come modificato dall’art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n.342, e dalla successiva ed attuativa delibera CICR del 9.2.2000.

Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell’ ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr. in particolare art. 2 Delibera CICR), pattuizione che inoltre deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR).

Giudice Massimiliano Sacchi