Tribunale di Napoli Sez. II Civile del 28 Ottobre2014
Mutuo – Usura – Art. 1815 c.c. – No sommatoria tassi – Cass. 350/2013
Per i finanziamenti a rimborso rateale (nel caso specifico mutuo), non è legittimo sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo al fine di verificare il rispetto della soglia d’usura. La Cass. 350/13 non ha infatti affermato la legittimità di tale sommatoria.
In relazione al dedotto superamento del tasso soglia, esso è argomentato assumendo che il tasso degli interessi di mora debba sommarsi a quello degli interessi corrispettivi, laddove, invece, il tenore della clausola di cui all’art. 5 del contratto di mutuo, induce a ritenere che, verificatosi l’inadempimento dei mutuatari, si applichi, in luogo del tasso di interesse corrispettivo, pari al 6,25%, il tasso di mora (che viene quantificato mediante l’aggiunta di due punti percentuali al tasso corrispettivo). Alcuna pattuizione del contratto consente, invece, di sostenere che, per effetto della mora, il tasso in concreto applicato sia dato dalla sommatoria dei due tassi (corrispettivo e moratorio), così da giungere ad un passo addirittura al 14,50% (a fronte di un tasso soglia di periodo del 9,12%, secondo quanto si legge nella perizia di parte invocata dagli opponenti)
La giurisprudenza di merito successiva alla nota pronuncia della Cassazione n.350/2013, alla qual questo giudice ritiene di prestare adesione, afferma che “in tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n.350/2013(cfr. Trib. Roma 16.9.2014, Trib. Napoli 15.9.2014, Trib. Torino 10.6.2014, secondo cui “Nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del tasso soglia, il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (cd <<spread>>) prevista per la determinazione del tasso moratorio e non al tasso moratorio stesso.
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