sentenza

Tribunale di Napoli Sez. II Civile del 23 Settembre2014

Mutuo – mutuo di scopo – nullità contratto solo se a ripianamento di debiti preesistenti illeciti perché inesistenti o contrari a norme imperative

Tra le cause lecite del contratto di mutuo si annovera anche la ristrutturazione del debito (cd. mutuo di scopo). In tal caso la causa diventa nulla solo se i debiti preesistenti oggetto di ristrutturazione sono illeciti perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative.

La mancata destinazione delle somme allo scopo indicato comporta soltanto che al contratto non sia applicabile la normativa prevista per i mutui di scopo legalmente tipizzati. La nullità, infatti, può pronunciarsi solo qualora la causa effettiva dell’operazione si finanziamento sia illecita. Nella specie la causa individuabile è quella di consolidare la preesistente esposizione debitoria. Orbene tale causa è lecita: infatti la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica.

Giudice Ciro Caccaviello