Tribunale di Napoli Sez. V bis del 4 Luglio2014
Mutuo – sospensione esecutività - necessità di dimostrare che le somme illegittimamente richieste dalla banca siano superiori a quelle non pagate – clausola interessi non essendo vessatoria non richiede specifica sottoscrizione – clausola di salvaguardia
La sospensione dell’esecuzione può essere ottenuta solo accertando l’inesistenza della pretesa creditoria e non solamente una minore entità del credito: è pertanto necessario dimostrare che gli importi illegittimamente addebitati dalla banca superino l’importo dei mancati pagamenti richiesti dalla banca: in tal caso sarebbe dimostrato che la decadenza del beneficio del termine invocata dalla banca è infondata.
La clausola di pattuizione degli interessi ultralegali non è vessatoria e pertanto non necessita di specifica sottoscrizione.
L’inserimento nel contratto della cd. “clausola di salvaguardia” che prevede la riconduzione a soglia dei tassi di mora futuri garantisce il rispetto della l. 108/96 con riferimento agli interessi di mora.
La invocata sospensione della esecuzione può essere giustificata unicamente da un accertamento della inesistenza della pretesa creditoria del procedente e non già da una verificata minore entità del credito da soddisfare.
In altri termini, e più precisamente, i rilievi di parte opponente, possono consentire la paralisi dell’azione esecutiva (intentata, si badi, anche soprattutto per il recupero del capitale mutuato e non restituito: mancato pagamento di rate qui in alcun modo contestato) solo e soltanto qualora si dimostri che, per effetto dell’applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuatario abbia corrisposto all’istituto mutuante a titolo di interesse somme non dovute eccedenti l’importo delle rate scadute e non pagate (ovvero della sola porzione di capitale delle stesse, se la usurarietà connoti gli interessi corrispettivi, in guisa da rendere non più legittima la decadenza dal beneficio del termine.
La clausola che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale non rientra, secondo il consolidato orientamento della S.C., tra quelle che debbono essere approvate specificatamente per iscritto, non avendo natura vessatoria (ex plurimus, Cass., 27 aprile 2006 n. 9646; Cass., 9 luglio 2009 n 16124).
La usurarietà del tasso di interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della c.d. clausola di salvaguardia nel mutuo. (sulla clausola di salvaguardia quale elemento che impedisce il superamento del tasso soglia, v. conforme, Tribunale di Napoli, ord. 28 gennaio 2014).
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