sentenza

Tribunale di Napoli Sez. V bis del 9 Gennaio2014

Mutuo – Usura – Clausola salvaguardia

Non appare fondata la richiesta di sospensione, per quanto concerne il dedotto superamento del tasso soglia, atteso che il contratto di mutuo che disciplina il rapporto tra le parti esplicitamente, sul punto, all’art. 4 contiene una clausola di salvaguardia che prevede che “...la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 co.4 della L. 7.3.96 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Giudice Monica Cacace