sentenza

Tribunale di Napoli Sez. V Civile del 18 Ottobre2013

Mutuo – usura – no applicabilità legge 108/96 a contratti di mutuo stipulati precedentemente -riconduzione a soglia – art. 1339 c.c. – Cass. 602/13

La legge 108/96 non può essere applicata a contratti di mutuo stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore.

La Cass. 602/13 ha stabilito che per tali rapporti, se ancora in essere dopo l’entrata in vigore della l. 108/96, le condizioni pattuite in caso di superamento delle soglie debbano essere ricondotte a soglia ex art. 1339 c.c.

 

E’ da escludere l’applicabilità della disciplina della legge 7 marzo 1996, n. 108, dato che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato il giorno 18 dicembre 1995. L’ipotesi – prospettata in via subordinata – che, comunque, l’istituto bancario avrebbe approfittato delle condizioni integranti il previgente delitto di usura è francamente in sé scarsamente credibile e contrasta con la misura degli interessi pattuiti (il 14% annuo contrattuale e quello di mora ragguagliato al tasso ufficiale di sconto maggiorato di punti 8,50), del tutto adeguati all’epoca della stipulazione e addirittura inferiori al tasso soglia della sopravvenuta legge n. 108/96 fino al marzo del 1998 (il tasso di mora indicato era pari a quello contrattuale del 14%, mentre il tasso soglia era del 14,22%). Tale subordinata ipotesi è distante da quella formulata della addotta richiesta di archiviazione del P.M. imperniata tutta su possibile superamento dei tassi soglia; ed è infine priva di alcun supporto probatorio, utile ad assicurarle un apprezzabile fumus. 

Giudice Antonio Casoria