sentenza

Tribunale di Nola del 11 Luglio2014

Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

 La segnalazione alla Banca d’Italia, e per analogia al CRIF, rinviene la sua base normativa, in parte, e quanto al potere di vigilanza spettante alla Banca d’Italia in collaborazione costante con gli intermediari bancari e finanziari, sul TUB (art. 53, comma 1, lett.b, 67 comma 1, lett.a, 107 comma 2), in parte su atti amministrativi (delibera CICR del 29 marzo 1994 e istruzioni con circolare della Banca d’Italia ad enti creditizi.

Tra le ipotesi di segnalazione disciplinate vi è quella dei crediti a sofferenza, che presuppongono:

i)                    l’esistenza di un credito

ii)                   una obiettiva situazione di rischio di inadempimento del titolare della obbligazione dal lato passivo.

In relazione al secondo presupposto aderisce questo giudice al costante orientamento giurisprudenziale di merito che, riguardo ai crediti in sofferenza da segnalare, impone all’istituto di credito particolari cautele nella decisione di segnalare dette posizioni, atteso l’effettivo incisivo di natura patrimoniale e non scaturente dalla segnalazione alla Banca d’Italia.

 

 

Giudice Eduardo Savarese