Tribunale di Nola del 2 Gennaio2015
Azione di ripetizione – onere prova in capo al correntista – no saldo zero se azione di ripetizione del correntista – 119 TUB – no applicazione art. 210 c.p.c.
In caso di azione di ripetizione promossa dal correntista, è in capo all’attore l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ovvero le poste illegittimamente addebitate e i contratti con le clausole di cui si chiede la nullità.
In caso di produzione parziale degli estratti conto, come ribadito dalla Cass. n. 23974/10, l’eventuale saldo iniziale debitore non può essere azzerato.
L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere imposto alla Banca solo se il correntista prova di aver preventivamente avanzato alla stessa formale richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB, manifestando la propria intenzione ad esercitare il diritto all’ottenimento della documentazione contabile.
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, ovvero opponga, come nella specie, in compensazione all’istituto di credito, che agisca in base ad un altro rapporto, le somme illegittimamente incassate da quest’ultimo a causa dell’applicazione d’ interessi anotocistici o usurari, incombe sul correntista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste attive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.
A tale riguardo, la giurisprudenza di merito, muovendo dai principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 23974/2010, ha affermato, argomentando a contrario, che nel caso in cui il correntista deduca il pagamento di somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, qualora non abbia prodotto l’intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l’analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile e non saldo zero.
Con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
Stente, quindi, il diritto sostanziale ex art. 119, comma 4, c.p.c. riconosciuto al correntista di chiedere ed ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista non produca la documentazione contabile a sostegno della banca, né tanto meno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. .
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