sentenza

Tribunale di Novara n. 277 del 13 Aprile2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, la nullità della clausola anatocistica può essere sanata, a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera, solo mediante pattuizione scritta, in quanto la modifica del regime di capitalizzazione è peggiorativa (dovendosi avere a riferimento la situazione legittima applicabile prima del 2000, ovvero l’assenza di capitalizzazione, e non la situazione di fatto applicata ma illegittima, regime trimestrale a debito e annuale a credito).

L’adeguamento da parte della Banca alla delibera CICR rappresenta una condizione peggiorativa per il cliente della precedente regolamentazione del rapporto; ne consegue che la Banca avrebbe dovuto farne oggetto di specifica pattuizione contrattuale da approvarsi per iscritto.

“Le condizioni precedentemente applicate” ex art. 7 comma 3 della delibera CICR devono essere individuate in quelle condizioni secondo cui il rapporto avrebbe dovuto essere regolato alla luce della normativa imperativa vigente (non nelle modalità effettivamente osservate dalla Banca nella gestione del rapporto di conto corrente). 

Giudice Gambacorta Simona