sentenza

Tribunale di Padova n. 2396 del 4 Agosto2016

I contratti bancari possono essere sottoscritti con atti separati, infatti non vi è alcuna norma che prevede l’obbligo della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione contestuale sia del cliente che dell’istituto di credito, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 TUB richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto.

Il giudice di merito ribadisce che la legge richiede solo la forma scritta e non la doppia sottoscrizione ai fini del perfezionamento del contratto. E’ quindi valido il contratto di conto corrente sottoscritto su modulo della Banca ove vi sia la trascrizione della proposta della Banca con la sola firma del cliente.

Giudice Bertola Giorgio