Tribunale di Padova n. 2537 del 31 Luglio2014
Conto corrente – azione di ripetizione – azione di accertamento negativo del saldo - scalare non sufficiente – metodo sintetico
L’azione di ripetizione può essere esperita solo con riferimento ai pagamenti effettuati (rimesse solutorie). Se il correntista afferma che il conto, ancora acceso, è costantemente rimasto nei limiti dell’affidamento implicitamente afferma che non sono mai avvenuti pagamenti: l’unica azione esperibile è quindi quella di accertamento negativo del saldo.
Con riferimento all’onere della prova, si può ricorrere al cd. “metodo sintetico” di conteggio (utilizzando gli scalari) laddove non vi sia possibilità alternativa. Se la richiesta del correntista attore presuppone una integrale rielaborazione del conto, essa deve essere accompagnata dalla produzione di tutti gli estratti conto.
Va sottolineato come sia nel caso di specie la correntista a sostenere che il conto aveva sempre operato nei limiti del fido della banca, cosicché non si configurano rimesse solutorie che potessero incappare nel termine prescrizionale decennale decorrente dal versamento stesso. Qualora il conto era ancora aperto, deve necessariamente concludersi che ogni versamento intervenuto su conto con saldo passivo non aveva effetto solutorio, ma meramente ripristinatorio della provvista garantita dalla banca in virtù del contratto di apertura di credito: in pratica non vi sono stati pagamenti. Se ne deve quindi desumere l’infondatezza di una domanda di condanna, quale quella svolta dalla correntista, che avrebbe potuto eventualmente richiedere la rideterminazione del saldo del conto assistito da facilitazione creditizia, ma non la restituzione di pagamenti che non vi sono stati.
La seconda questione ampiamente dibattuta nella controversia è se gli estratti scalari siano documentazione sufficiente per lo svolgimento della perizia contabile, o, piuttosto, se non sia necessaria la produzione integrale degli estratti conto.
La richiesta della correntista presuppone una integrale rielaborazione dell’andamento del conto corrente: non si tratta cioè ed esempio, di eliminare tutti gli interessi passivi addebitati, ma di ricostruire l’andamento del rapporto applicando interessi passivi e attivi pattuiti contrattualmente senza capitalizzazione.
Vi è un’alternativa metodologica quale il c.d. metodo sintetico: che consente una ricostruzione solo approssimata per quanto ben approssimata. L’approssimazione può essere ammissibile quando non sia materialmente possibile operare diversamente, ma non si comprende perché dovrebbe essere ammissibile quando sarebbe stato possibile svolgere una compiuta ricostruzione puntuale.
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