sentenza

Tribunale di Padova n. 2609 del 12 Agosto2014

Conto corrente – usura –No validità Istruzioni Banca d’Italia – usura sopravvenuta – riconduzione a soglia – usura originaria se esercizio ius variandi – art. 1815, comma 2, c.c. –Delibera CICR 9/02/00 – necessità di sottoscrizione della clausola anatocistica

Per verificare l’eventuale superamento del tasso soglia di usura deve essere computato tutto ciò che, nella fattispecie concreta, sia da configurare come somma richiesta per la restituzione della somma ottenuta (“connesso con l’erogazione del credito”, come indicato dalla l. 108/96).

Nel caso in cui il TEG applicato nel trimestre superi il tasso soglia in seguito all’esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche operata della banca (c.d. ius variandi ex art. 118 TUB), non si configura l’usura sopravvenuta, che impone la riconduzione a soglia ex art. 1339 c.c., bensì di usura originaria, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell’art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto.

Per i contratti in essere all’epoca dell’entrata in vigore della delibera Cicr 9.2.2000, che ha consentito la previsione di clausole di anatocismo bancario, l’applicazione di tale possibilità passa necessariamente attraverso la manifestazione di uno specifico consenso scritto del cliente.

Giudice Caterina Santinello