sentenza

Tribunale di Padova n. 605 del 14 Aprile2025

Tra le contestazioni di parte mutuataria opponente, il Giudice esamina la richiesta di "accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse dei contratti di mutuo di cui è giudizio, non essendo in alcuna parte specificato il regime finanziario applicato al rapporto e per l'effetto applicare la sanzione di cui all'art. 117 TUB" ritenendo che ciò implichi l'"affrontarsi la contestazione che trae origine dalla pattuizione di un ammortamento alla francese senza precisare se la capitalizzazione degli interessi fosse composta o semplice né consentire che detta precisazione fosse comunque ricostruibile sulla base del contenuto pattizio".

In merito, "l'opponente quindi si duole del fatto che il contenuto dei contratti non consenta di ricostruire al momento della pattuizione quale sia la somma complessiva da restituire al mutuante ed in particolare quale sia l'ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l'ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l'ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta".

Il Giudice, pur affermando che i principi dettati dalla Cass. S.U. n. 15130/24 si applichino anche ai mutui a tasso variabile come quello in esame, rileva:

a) l'assenza dell'indicazione del regime finanziario;

b) l'assenza dell'indicazione dell'importo della rata iniziale;

c) l'assenza, nel piano di ammortamento indicativo allegato al contratto, delle quote interessi.

Rilevando che l'adozione di un regime rispetto all'altro (semplice vs composto) implica la quote interessi diverse, e quindi un costo complessivo diverso, e che il costo pattuito non è evincibile dal contratto non essendo indicato (nè ricavabile) il monte interessi, il Giudice stabilisce l'indeterminatezza della clausola economica:

"Effettivamente va evidenziato che entrambi i contratti di mutuo all'origine della pretesa (…) risultano privi di quel corredo informativo minimo che avrebbe consentito al mutuatario di ricostruire esattamente la modalità di addebito degli interessi debitori: è vero che il piano di ammortamento non configura un elemento informativo necessario del contratto, ma - in assenza di altre precisazioni nei contratti in ordine alla modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi - il documento avrebbe consentito di ricostruire l'ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.

Nel caso concreto, infatti, ai due mutui era allegato il piano di ammortamento che conteneva l'indicazione della sola componente di capitale ma nulla indicava in ordine all'ammontare della rata e quindi non consentiva di desumere il totale degli interessi dovuti: come evidenzia lo stesso opponente, manca anche l'indicazione dell'arnmontare della prima rata, che avrebbe consentito di costruire le rate successive. Ciò, peraltro, nonostante l'art. l di entrambi i contratti faccia riferimento ad un piano di ammortamento allegato sub A, che riporti l'indicazione per ciascuna rata sia della quota di capitale che della quota di interessi dovuti

deve concludersi sul punto nel senso che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice"

Nella sentenza si legge: "la situazione di fatto analizzata nella presente causa è ben diversa dal caso concreto esaminato dalla Suprema Corte, ove il contratto di finanziamento (come desumibile dalla parte motiva e dall'argomentare della Cassazione) riportava oltre all'importo erogato e alla durata del prestito, l'indicazione "del tasso di interesse nominale (TAN} ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi": nel caso di specie si è già detto che non vi è alcuna indicazione in ordine alla composizione delle rate di rimborso e tantomeno alla "ripartizione per quote di capitale e di interessi".

In conclusione sul punto, emerge l'indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato con conseguente nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1346 c.c. ("l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile"): questione di nullità che, per quanto rilevabile officiosamente, è stata sollevata ritualmente dalla parte in giudizio nel momento in cui lamenta l'indeterminatezza degli oneri. Ne consegue l'applicazione dell'art. 117 TUB per violazione del comma quarto della medesima disposizione.

È stato quindi incaricato il ctu di ricostruire entrambi i rapporti di finanziamento secondo il regime di ammortamento alla francese, previa sostituzione dell'interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione semplice che quella composta: va peraltro chiarito in questa sede che, nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella semplice, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario".

Giudice Maiolino Maria Antonia