sentenza

Tribunale di Parma Sez. Fallimentare del 25 Luglio2014

Mutuo – Usura – Si sommatoria tassi se mora computata sulla rata

L’applicazione degli interessi di mora all’intera rata scaduta, comprensiva di capitale e interessi, giustifica la valutazione congiunta del tasso corrispettivo e del tasso di mora, in quanto le due tipologie di interessi si sommano e non sono tra loro alternative.

 

Se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo TAEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie.

Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà conformato con i limiti normativamente imposti.

Prevendendo il contratto che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto de quo, anche gli interessi di mora siano da computarsi ai fini del TEGM e pertanto quest’ultimo sfora il tasso soglia.

Giudice Pietro Rogato