Tribunale di Pescara del 10 Aprile2014
Mutuo – ammortamento alla francese – anatocismo – determinabilità del tasso
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Laddove inoltre sia specificato il capitale, il tasso d’interesse e il numero di rate, tali elementi sono sufficienti per individuare in maniera univoca le condizioni economiche applicate.
Laddove (…) il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti. Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
A prescindere da ogni rilievo circa la confusione (…) tra tasso pattuito (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il costo materiale dell’operazione di prestito (che potrebbe risultare maggiore laddove il contratto contemplasse il ricorso all’interesso composto e quindi alla capitalizzazione degli interessi, da valutarsi nei limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.), è appena il caso di rilevare come la circostanza che il sistema di ammortamento c.d. francese non dia comunque luogo ad alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi esclude anche, di conseguenza, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
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