sentenza

Tribunale di Pescara n. 585 del 21 Aprile2017

Per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000 è illegittima l’applicazione della capitalizzazione trimestrale operata dalla Banca sugli interessi a debito del correntista, in quanto tali clausole risultano in violazione dell’art. 1283 c.c. e sono quindi nulle, perché si basano su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) anziché normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi al c.c.).

Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l’intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell’anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.

Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l’art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorchè ultrasemestrale, in quanto da un lato l’anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c., e dall’altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria (cfr: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653), dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.. Quindi, in definitiva, in mancanza di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, nemmeno annuale, può essere riconosciuta alla banca

Giudice Bortone Marco