sentenza

Tribunale di Piacenza del 27 Ottobre2014

Delibera CICR 9/02/00 – contratti preesistenti – necessità di sottoscrizione della nuova clausola

Per i contratti stipulati precedentemente alla Delibera CICR 9/02/00 è richiesta la specifica pattuizione del nuovo regime di capitalizzazione. Il CICR deve essere ritenuto infatti privo di delega per normare i rapporti accesi in precedenza, in seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, secondo quanto stabilito dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000, può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca (tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto. Con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera CICR, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell’intermediario.

 

Con l'art.25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120 T.U.B., e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342); giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che <<le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>›, è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale).