sentenza

Tribunale di Pistoia del 21 Gennaio2020

Un estratto del Quesito:

"B) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo
il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata
determinata sulla base di una fomula attuariale che sconta l’applicazione di un regime di
capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo,
come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.;
C) in caso affermativo distingua il CT U, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della
quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni
contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo,
ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso
semplice anziché composto;
D) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito
residuo di volta in volta in essere;
E) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a
ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al
mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo
quanto indicato in precedenza;
F) precisi inotre il CTU a quan to ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da
quello pattuito;
"

Giudice Iannone Maria