Tribunale di Pistoia del 14 Settembre2021
La sentenza stabilisce che:
"l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza imposto peraltro ad entrambi i contraenti, e prima ancora che dall' articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 cc e 1375 cc. Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte: tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001). Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'articolo 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all'articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366).
Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.
Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass. 21472/2017, Cass. 13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass. 27769/2019, Cass. 14231/2019).
Ebbene, nel caso di specie l’istituto di credito ha omesso anche di indicare quale sarebbe la data di sottoscrizione della fideiussione, con la conseguenza che neanche è possibile verificare se, alla data dell’istanza 119 T.U.B. (9.1.2019) fossero decorsi i dieci anni dalla sottoscrizione del negozio.
Peraltro, come precisato dall’istituto di credito stesso, i rapporti garantiti dalla fideiussione sono stati chiusi nell’anno 2011 (cfr. pag. 15 dell’atto di opposizione), con la conseguenza che ben potrebbe ritenersi che la Banca avesse l’obbligo di conservare per dieci anni dalla chiusura del rapporto ogni documento correlato al rapporto bancario, tra cui anche la fideiussione in oggetto. Ne consegue che il termine decennale fatto decorrere dal 2011 – anno di chiusura del rapporto garantito - nel 2019 non era ancora decorso."
Testo sentenza(160 K)