sentenza

Tribunale di Pistoia n. 49 del 23 Gennaio2017

Non può essere dichiarata la nullità del contratto sottoscritto per accettazione dai clienti su modulo evidentemente predisposto e consegnato loro dall’istituto di credito, come avvenuto nel caso di specie, poiché in detta proposta successivamente sottoscritta per accettazione è contenuta la manifestazione di volontà negoziale della banca con conseguente completa e regolare stipula del contratto (incontro di proposta e accettazione delle quali la legge non richiede, per i contratti de quibus, la contestualità).

Giudice Leoncini Lucia