Tribunale di Pistoia n. 747 del 22 Ottobre2019
AMMISSIBILITA' DOMANDA ACCERTAMENTO SALDO CONTO ANCHE PRIMA DELLA SUA CHIUSURA
‘L’eccezione (di inammissibilità, ndr) della Banca deve ritenersi superata in ragione di quanto precisato da parte attrice che, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, cpc, ha precisato che il contenuto sostanziale della domanda della domanda di condanna (sul c/c xxx) attiene alla richiesta di “riaccredito” ed è inequivocabilmente rivolta ad ottenere la rettifica dell’apparente ed errato saldo passivo. (…)
Ciò osservato, l’azione proposta da parte attrice deve essere correttamente qualificata come domanda di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo di conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi e commissioni. Circa l’ammissibilità di una simile domanda giudiziale, si rammenta che la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “è interesse del correntista ottenere anche prima della
chiusura del conto l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato” (Cass. 21646/2018).
INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE IN CASO DI DOMANDA DI ACCERTAMENTO
‘Escluso, per le ragioni sopra viste, che l’azione esercitata dalla società correntista abbia ad oggetto la ripetizione di indebito, risulta conseguentemente infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Deve osservarsi, infatti, che non è soggetta a prescrizione l'azione proposta dal correntista al fine di ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto ovvero della illegittimità parziale del rapporto, la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente (da ultimo si v. Tribunale Potenza, Sent., 31.5.2018)’.
(Massime a cura di Avv. Nicola Stiaffini del foro di Livorno, www.nicolastiaffini.it)
Testo integrale sentenza(273 K)