sentenza

Tribunale di Pordenone del 22 Febbraio2017

L'indicazione dell'ISC rappresenta dunque un elemento tipico del contratto di finanziamento, per cui l'omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore (Tribunale di Napoli con sentenza n. 7779/2015, depositata il 25/05/2015).

L'errata indicazione dell'ISC comporta invece l'applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB il quale dispone che: "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Ne consegue che la sanzione non è quella della nullità dell'intero contratto ma della sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell'arti 117 TUB, sono ricalcolati al "tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione" (v. Tribunale di Chieti, sent. n. 230/2015 e Tribunale di Benevento sent. 31 ottobre 2015, nonché ABF Collegio Roma 13/04/2015).

Giudice Petrucco Toffolo Francesco