sentenza

Tribunale di Prato n. 243 del 11 Aprile2023

Nella sentenza si legge:

Nel caso di specie, il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismoconcreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, nella prospettazione attorea, essendo a scadenza semestrale sarebbe stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l’applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c.

(...)

E, in tale ottica, viene evidenziato che nel regolamento negoziale non sono specificati i criteri impiegati e specificamente:

-il regime finanziario (semplice o composto);

-la modalità di calcolo e di imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza);

-il tasso di interesse corrispettivo sul piano di ammortamento viene determinato tramite il raffronto dato da uno spread e un tasso pubblicato su il sole24ore così come previsto dall’art.2 del contratto ma in atti non vi è traccia del piano di ammortamento

(...)

L’analisi operata dal CTU prende le mosse dal rilievo che non è risultato allegato al contratto di mutuo un piano di ammortamento elaborato al momento della sottoscrizione, in quanto non richiamato dal contratto originario, né dall’atto di riduzione. L’unico piano presente in atti è quello redatto nel giugno 2012 ed allegato alla relazione di parte: nel corso delle operazioni peritali entrambe le parti, per mezzo dei rispettivi consulenti, hanno confermato che tale piano non è stato predisposto. Conseguentemente il controllo della valida determinabilità dei costi del finanziamento e delle clausole relative al computo degli interessi applicabili deve essere operata alla luce delle complessive clausole negoziali.

Di conseguenza, in assenza di specificazione del TAE e del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi di interessi nella misura legale. Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole, deve essere in definitiva accolta la richiesta di rideterminazione degli importi ancora dovuti, domanda pure avanzata dagli attori nel corso del giudizio"

Giudice Sirgiovanni Michele